Art. 9

Condizioni per la concessione dell’accesso parziale all’IMSOC a paesi terzi e organizzazioni internazionali

In vigore dal 30 set 2019
Condizioni per la concessione dell’accesso parziale all’IMSOC a paesi terzi e organizzazioni internazionali 1.   Al ricevimento di una domanda debitamente motivata, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, può concedere all’autorità competente di un paese terzo o a un’organizzazione internazionale un accesso parziale alle funzioni di uno o più elementi e a dati, informazioni e documenti specifici ivi inseriti o elaborati, purché il richiedente dimostri, in relazione agli elementi in questione, di soddisfare le seguenti prescrizioni: a) possiede la capacità giuridica e operativa di fornire, senza ritardi ingiustificati, l’assistenza necessaria per consentire il buon funzionamento dell’elemento al quale è richiesto l’accesso parziale; b) ha designato a tale scopo un punto di contatto. 2.   L’accesso parziale di cui al paragrafo 1 non comprende l’accesso ai dati personali trattati negli elementi ai quali è concesso l’accesso parziale. 3.   In deroga al paragrafo 2, l’accesso parziale può comprendere l’accesso ai dati personali se le condizioni relative ai trasferimenti leciti di dati personali stabilite dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 sono soddisfatte dal paese terzo o dall’organizzazione internazionale richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:1715:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo