Art. 7
Scambio elettronico di dati tra gli elementi e altri sistemi elettronici
In vigore dal 30 set 2019
Scambio elettronico di dati tra gli elementi e altri sistemi elettronici
1. Gli scambi di dati tra l’IMSOC e altri sistemi elettronici, compresi i sistemi nazionali degli Stati membri:
a)
si basano su norme internazionali che sono pertinenti per l’elemento e utilizzano formati XML, CMS o PDF;
b)
utilizzano i dizionari di dati specifici e le norme commerciali che l’elemento pertinente prevede.
2. La Commissione fornisce agli Stati membri:
a)
la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punto i);
b)
la frequenza e i risultati dell’esecuzione coordinata ad opera delle autorità competenti dei controlli ufficiali in forma intensificata di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punto iii);
c)
i dizionari di dati e le norme commerciali di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione elabora un accordo sul livello dei servizi che disciplini la manutenzione dello scambio elettronico di dati tra l’elemento pertinente e altri sistemi elettronici, compresi i sistemi nazionali degli Stati membri.
Storico versioni
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