Art. 6
Collegamenti tra gli elementi
In vigore dal 30 set 2019
Collegamenti tra gli elementi
1. I collegamenti tra gli elementi sono intesi a:
a)
integrare i dati, le informazioni o i documenti in uno o più degli elementi mediante dati, informazioni o documenti già presenti in un altro elemento; e
b)
fornire informazioni pertinenti e aggiornate a ciascun membro della rete affinché possa svolgere i suoi compiti in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento per ciascun elemento; e
c)
sostenere e attuare le procedure per
i)
determinare e modificare la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici da effettuare sulle partite delle categorie di animali e merci di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/625;
ii)
applicare la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici da effettuare sulle partite delle categorie di animali e merci di cui alle lettere d), e) ed f), di tale articolo;
iii)
in caso di sospetta non conformità, l’esecuzione coordinata ad opera delle autorità competenti dei controlli ufficiali in forma intensificata di cui all’articolo 65, paragrafo 6, di tale regolamento.
2. I collegamenti di cui al paragrafo 1 consistono in collegamenti tra:
a)
l’iRASFF e il Traces, che consentono lo scambio di dati relativi alle notifiche di respingimento alla frontiera e ai documenti sanitari comuni di entrata;
b)
l’EUROPHYT e il Traces, che consentono lo scambio di dati relativi alle notifiche di focolaio e di intercettazione EUROPHYT;
c)
l’iRASFF, l’EUROPHYT e il Traces, che consentono lo scambio di dati relativi ai precedenti degli operatori per quanto riguarda la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:1715:oj#art-6