Art. 6

Collegamenti tra gli elementi

In vigore dal 30 set 2019
Collegamenti tra gli elementi 1.   I collegamenti tra gli elementi sono intesi a: a) integrare i dati, le informazioni o i documenti in uno o più degli elementi mediante dati, informazioni o documenti già presenti in un altro elemento; e b) fornire informazioni pertinenti e aggiornate a ciascun membro della rete affinché possa svolgere i suoi compiti in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento per ciascun elemento; e c) sostenere e attuare le procedure per i) determinare e modificare la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici da effettuare sulle partite delle categorie di animali e merci di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2017/625; ii) applicare la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici da effettuare sulle partite delle categorie di animali e merci di cui alle lettere d), e) ed f), di tale articolo; iii) in caso di sospetta non conformità, l’esecuzione coordinata ad opera delle autorità competenti dei controlli ufficiali in forma intensificata di cui all’articolo 65, paragrafo 6, di tale regolamento. 2.   I collegamenti di cui al paragrafo 1 consistono in collegamenti tra: a) l’iRASFF e il Traces, che consentono lo scambio di dati relativi alle notifiche di respingimento alla frontiera e ai documenti sanitari comuni di entrata; b) l’EUROPHYT e il Traces, che consentono lo scambio di dati relativi alle notifiche di focolaio e di intercettazione EUROPHYT; c) l’iRASFF, l’EUROPHYT e il Traces, che consentono lo scambio di dati relativi ai precedenti degli operatori per quanto riguarda la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
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