Art. 12

Organi di collegamento responsabili dello scambio di alcuni tipi di informazioni

In vigore dal 30 set 2019
Organi di collegamento responsabili dello scambio di alcuni tipi di informazioni Gli Stati membri indicano quali organi di collegamento designati a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 sono responsabili dello scambio di informazioni sulle notifiche di frode alimentare.
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Organi di collegamento responsabili dello scambio di alcuni tipi di informazioni (Art. 12 Regolamento (UE) 2019/1715) — Testo vigente | Portale Normativo