Art. 12
Organi di collegamento responsabili dello scambio di alcuni tipi di informazioni
In vigore dal 30 set 2019
Organi di collegamento responsabili dello scambio di alcuni tipi di informazioni
Gli Stati membri indicano quali organi di collegamento designati a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 sono responsabili dello scambio di informazioni sulle notifiche di frode alimentare.
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