Art. 5

Punti di rifornimento per navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima

In vigore dal 13 ago 2019
Punti di rifornimento per navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima Per i punti di rifornimento per navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima di cui all'allegato II, punto 3.1, della direttiva 2014/94/UE, si applicano le seguenti specifiche tecniche: per le navi adibite alla navigazione marittima che non sono contemplate dal Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (codice IGC), i punti di rifornimento di GNL devono essere conformi alla norma EN ISO 20519. Tuttavia, per le navi adibite alla navigazione interna, i punti di rifornimento per il GNL devono essere conformi alla norma EN ISO 20519 (parti da 5.3 a 5.7) solo a fini di interoperabilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:1745:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo