Art. 5
Punti di rifornimento per navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima
In vigore dal 13 ago 2019
Punti di rifornimento per navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima
Per i punti di rifornimento per navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima di cui all'allegato II, punto 3.1, della direttiva 2014/94/UE, si applicano le seguenti specifiche tecniche:
per le navi adibite alla navigazione marittima che non sono contemplate dal Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (codice IGC), i punti di rifornimento di GNL devono essere conformi alla norma EN ISO 20519.
Tuttavia, per le navi adibite alla navigazione interna, i punti di rifornimento per il GNL devono essere conformi alla norma EN ISO 20519 (parti da 5.3 a 5.7) solo a fini di interoperabilità.
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