Art. 3
Punti di rifornimento di veicoli a motore con gas naturale compresso (GNC)
In vigore dal 13 ago 2019
Punti di rifornimento di veicoli a motore con gas naturale compresso (GNC)
Per i punti di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) di cui all'allegato II, punto 3.4, della direttiva 2014/94/UE, si applicano le seguenti specifiche tecniche:
la pressione di alimentazione (pressione di servizio) deve essere di 20,0 MPa (200 bar) a 15 °C; è ammessa una pressione massima di alimentazione di 26,0 MPa con «compensazione per la temperatura» di cui alla norma EN ISO 16923 «Stazioni di rifornimento per gas naturale — Stazioni a GNC per il rifornimento dei veicoli».
Storico versioni
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