Art. 1
Punti di ricarica per veicoli a motore della categoria L
In vigore dal 13 ago 2019
Punti di ricarica per veicoli a motore della categoria L
Per i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L di cui all'allegato II, punto 1.5, della direttiva 2014/94/UE, si applicano le seguenti specifiche tecniche:
(1)
I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L fino a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, di almeno uno dei seguenti elementi:
(a)
prese fisse o connettori per veicoli di tipo 3 A come descritti nella norma EN 62196-2 (per la ricarica in modalità 3);
(b)
prese fisse conformi alla norma IEC 60884 (per la ricarica in modalità 1 o 2).
(2)
I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L superiori a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, almeno di prese fisse o connettori per veicoli di tipo 2 come descritti nella norma EN 62196-2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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