Art. 1

Punti di ricarica per veicoli a motore della categoria L

In vigore dal 13 ago 2019
Punti di ricarica per veicoli a motore della categoria L Per i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L di cui all'allegato II, punto 1.5, della direttiva 2014/94/UE, si applicano le seguenti specifiche tecniche: (1) I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L fino a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, di almeno uno dei seguenti elementi: (a) prese fisse o connettori per veicoli di tipo 3 A come descritti nella norma EN 62196-2 (per la ricarica in modalità 3); (b) prese fisse conformi alla norma IEC 60884 (per la ricarica in modalità 1 o 2). (2) I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L superiori a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, almeno di prese fisse o connettori per veicoli di tipo 2 come descritti nella norma EN 62196-2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:1745:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo