Art. 4

Punti di rifornimento di veicoli a motore con gas naturale liquefatto (GNL)

In vigore dal 13 ago 2019
Punti di rifornimento di veicoli a motore con gas naturale liquefatto (GNL) Per i punti di rifornimento di veicoli a motore con naturale liquefatto (GNL) di cui all'allegato II, punto 3.2, della direttiva 2014/94/UE, si applicano le seguenti specifiche tecniche: la pressione di alimentazione deve essere inferiore alla pressione di esercizio massima autorizzata del serbatoio del veicolo, come indicato nella norma EN ISO 16924, «Stazioni di rifornimento per gas naturale — Stazioni a GNL per il rifornimento dei veicoli». Al profilo del connettore si applica la norma EN ISO 12617 «Veicoli stradali — Connettore di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) — Connettore a 3,1 MPa».
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Punti di rifornimento di veicoli a motore con gas naturale liquefatto (GNL) (Art. 4 Regolamento (UE) 2019/1745) — Testo vigente | Portale Normativo