Art. 6

In vigore dal 13 ago 2019
L'allegato II della direttiva 2014/94/CE è così modificato: (1) il punto 2.1 è sostituito dal seguente: «2. 1. I punti di rifornimento di idrogeno all’aperto che erogano idrogeno gassoso utilizzato come carburante nei veicoli a motore devono essere conformi ai requisiti di interoperabilità descritti nella norma EN 17127 “Punti di rifornimento di idrogeno all’aperto che erogano idrogeno gassoso e che incorporano i protocolli di riempimento”.»; (2) il punto 2.2 è sostituito dal seguente: «2.2. Le caratteristiche di qualità dell’idrogeno erogato dai punti di rifornimento per l’idrogeno per i veicoli a motore devono essere conformi ai requisiti descritti nella norma EN 17124, “Combustibile a idrogeno — Specifiche di prodotto e assicurazione di qualità — Applicazioni di celle a combustibile con membrana a scambio protonico (PEM) per veicoli stradali”, che descrive anche i metodi per garantire la qualità dell’idrogeno.»; (3) il punto 2.3 è sostituito dal seguente: «2.3. L'algoritmo di rifornimento deve essere conforme ai requisiti della norma EN 17127 “Punti di rifornimento di idrogeno all'aperto che erogano idrogeno gassoso e che incorporano i protocolli di riempimento”.»; (4) il punto 2.4 è sostituito dal seguente: «2.4. Una volta conclusi i processi di certificazione dei connettori di cui alla norma EN ISO 17268, i connettori dei veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso devono essere conformi alla norma EN ISO 17268 “Dispositivi di collegamento per il rifornimento dei veicoli terrestri a idrogeno gassoso”.»; (5) il punto 3.3 è sostituito dal seguente: «3.3. Il profilo del connettore deve essere conforme ai requisiti della norma EN ISO 14469 “Veicoli stradali — Connettore di rifornimento di gas naturale compresso (GNC)”.».
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