Art. 3

Politica dei certificati

In vigore dal 12 lug 2019
Politica dei certificati Gli Stati membri provvedono affinché vi sia almeno un'autorità di certificazione radice, un'autorità di registrazione e un'autorità di autorizzazione in grado di svolgere, ai fini delle apparecchiature di pesatura di bordo, le funzioni stabilite nella politica dei certificati per la diffusione e il funzionamento dei sistemi di trasporto intelligenti cooperativi europei (C-ITS) di cui all'atto delegato che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la diffusione e l'utilizzo operativo di sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, adottati in base all', paragrafo 1, di tale direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:1213:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo