Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 12 lug 2019
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce condizioni uniformi per l'interoperabilità e la compatibilità delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli o dei veicoli combinati al fine di garantire la conformità all'articolo 10 quinquies, paragrafi 4 e 5, della direttiva 96/53/CE del Consiglio o ai requisiti relativi al peso massimo per il traffico nazionale dello Stato membro in cui il veicolo è in uso. 2.   Il presente regolamento non si applica agli Stati membri che non hanno optato per l'introduzione di apparecchiature di pesatura di bordo conformemente all'articolo 10 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 96/53/CE. 3.   Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di installare apparecchiature di pesatura di bordo i veicoli o i veicoli combinati per i quali è impossibile superare il peso massimo autorizzato a causa del loro progetto o tipo di carico. Tali esenzioni non si basano sulla massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile del veicolo indicata dal costruttore. Il veicolo o i veicoli combinati che beneficiano di un'esenzione possono comunque essere soggetti al controllo del peso massimo autorizzato da parte delle autorità competenti.
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