Art. 5

Officine OBW

In vigore dal 12 lug 2019
Officine OBW 1.   Gli Stati membri autorizzano, sottopongono a verifiche regolari e certificano le officine OBW cui è consentito effettuare le ispezioni delle apparecchiature di pesatura di bordo. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le officine OBW aventi sede nel loro territorio eseguano le ispezioni delle apparecchiature di pesatura di bordo in modo affidabile. A tal fine istituiscono e pubblicano un insieme di procedure atte a garantire che siano rispettati i seguenti criteri minimi: a) il personale dell'officina OBW ha ricevuto una formazione adeguata; b) le apparecchiature necessarie a effettuare i controlli e a eseguire i compiti pertinenti sono disponibili e sono state certificate conformemente alle direttive 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7); c) le officine godono di buona reputazione. 3.   Le officine OBW sono sottoposte alle seguenti verifiche: a) almeno ogni cinque anni un organismo di supervisione delle procedure effettua una verifica delle procedure applicate durante l'utilizzo delle apparecchiature di pesatura di bordo. La verifica riguarda in particolare i compiti e le attività di cui all'allegato V, punto 1, della direttiva 2014/45/UE; l'organismo di supervisione soddisfa i requisiti di cui al punto 2 di tale allegato; b) possono inoltre essere effettuate verifiche tecniche a sorpresa in modo da controllare le installazioni, le ispezioni e, se del caso, le tarature effettuate. 4.   Gli Stati membri adottano misure appropriate al fine di evitare conflitti di interessi tra le officine OBW e le imprese di trasporto. In particolare, qualora vi sia un grave rischio di conflitto di interessi, compreso il caso in cui un'impresa di trasporto sia proprietaria di un'officina OBW, vengono adottate misure specifiche supplementari per garantire che l'officina OBW sia conforme al presente articolo. 5.   Le autorità competenti degli Stati membri pubblicano sui loro siti web un elenco aggiornato delle officine OBW, con almeno i seguenti dati: a) numero di identificazione dell'officina e nome [della/e entità che la costituiscono] dell'officina; b) indirizzo postale; c) indirizzo e-mail; d) numero di telefono. 6.   Le autorità competenti degli Stati membri revocano, in modo temporaneo o permanente, le autorizzazioni delle officine OBW che non adempiono gli obblighi previsti dal presente regolamento.
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