Art. 5
Calcolo dell'importo del dazio antidumping e/o compensativo
In vigore dal 2 lug 2019
Calcolo dell'importo del dazio antidumping e/o compensativo
1. L'importo del dazio antidumping e/o compensativo dovuto è determinato, mutatis mutandis, sulla base delle norme del regolamento (UE) n. 952/2013 per il calcolo dei dazi all'importazione dovuti che erano applicabili al prodotto interessato nel momento in cui è sorta l'obbligazione relativa al prodotto stesso.
2. Ove un prodotto interessato sia stato vincolato al regime di perfezionamento attivo di cui al regolamento (UE) n. 952/2013, il calcolo dell'obbligazione relativa ai prodotti trasformati risultanti dal prodotto interessato che sono riesportati e diretti alla piattaforma continentale o zona economica esclusiva di uno Stato membro è effettuato sulla base della classificazione tariffaria, del valore in dogana, del quantitativo, della natura e dell'origine del prodotto interessato vincolato al regime di perfezionamento attivo al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana relativa al prodotto interessato.
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