Art. 3

Presentazione di una dichiarazione di ricevimento

In vigore dal 2 lug 2019
Presentazione di una dichiarazione di ricevimento 1.   Il ricevimento di un prodotto interessato su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro è attestato dal ricevente mediante una dichiarazione di ricevimento. 2.   La dichiarazione di ricevimento è presentata senza ritardo e al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento del prodotto interessato, mediante procedimenti informatici, alle autorità doganali seguenti: a) qualora il prodotto interessato provenga dal territorio doganale dell'Unione, presso l'autorità doganale dello Stato membro in cui viene accettata la dichiarazione di riesportazione o viene registrata la notifica di riesportazione o la dichiarazione sommaria di uscita; b) qualora il prodotto interessato non provenga dal territorio doganale dell'Unione, presso l'autorità doganale dello Stato membro cui appartiene la piattaforma continentale o zona economica esclusiva. 3.   La dichiarazione di ricevimento contiene i dati di cui alla parte I dell'allegato ed è corredata dei documenti a sostegno di tali dati. 4.   L'autorità doganale può consentire la presentazione della dichiarazione di ricevimento mediante mezzi diversi dai procedimenti informatici. In tal caso, il ricevente presenta il modulo cartaceo di cui alla parte II dell'allegato in originale e insieme a una copia, corredato dei documenti a sostegno dei dati forniti nel modulo. L'originale è conservato dall'autorità doganale. L'autorità doganale restituisce al ricevente la copia, dopo aver registrato la dichiarazione di ricevimento e averne accusato ricevuta. 5.   Gli Stati membri utilizzano le informazioni contenute nella dichiarazione di ricevimento per assolvere i propri obblighi di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafi 5 e 5 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 24, paragrafi 5 e 5 bis, del regolamento (UE) 2016/1037, nonché i loro obblighi di comunicazione nei confronti della Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037.
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Presentazione di una dichiarazione di ricevimento (Art. 3 Regolamento (UE) 2019/1131) — Testo vigente | Portale Normativo