Art. 4

Obbligazione

In vigore dal 2 lug 2019
Obbligazione 1.   L'obbligazione sorge nelle seguenti circostanze: a) presentazione di una dichiarazione di riesportazione, una notifica di riesportazione o una dichiarazione sommaria di uscita in relazione al prodotto interessato, incluso un prodotto trasformato risultante dal prodotto interessato vincolato al regime di perfezionamento attivo di cui al regolamento (UE) n. 952/2013, da trasportare su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro, in provenienza dal territorio doganale dell'Unione; b) ricevimento del prodotto interessato proveniente dall'esterno del territorio doganale dell'Unione su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro. 2.   Nei casi previsti al paragrafo 1, lettera a), l'obbligazione sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione di riesportazione o della registrazione della notifica di riesportazione o della dichiarazione sommaria di uscita. Nei casi previsti al paragrafo 1, lettera b), l'obbligazione sorge al momento del ricevimento dei prodotti interessati. 3.   Il debitore è il ricevente. Quando la dichiarazione di riesportazione, la notifica di riesportazione, la dichiarazione sommaria di uscita di cui al paragrafo 1, lettera a), o la dichiarazione di ricevimento di cui al paragrafo 4 è redatta in base a dati che determinino la mancata riscossione totale o parziale del dazio antidumping e/o compensativo, la persona che ha fornito i dati necessari per la stesura della dichiarazione o della notifica e che era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa debitrice. Quando per l'importo del dazio antidumping e/o del dazio compensativo corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono responsabili in solido del pagamento di tale importo. 4.   Il ricevente presenta la dichiarazione di ricevimento senza ritardo e al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento del prodotto interessato. Si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 dell'. 5.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), la dichiarazione di riesportazione, la notifica di riesportazione o la dichiarazione sommaria di uscita forniscono le informazioni sulla piattaforma continentale o zona economica esclusiva dello Stato membro dove è trasportato il prodotto interessato, utilizzando il pertinente codice di riferimento addizionale definito nel dato 2/3 di cui all'allegato B, titolo II, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5). 6.   L'obbligazione sorge nel luogo in cui viene presentata la dichiarazione di ricevimento oppure, ove quest'ultima non sia stata presentata in conformità dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 4, nel luogo in cui avrebbe dovuto essere presentata.
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