Art. 2
Definizioni
In vigore dal 2 lug 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «autorità doganali»: le amministrazioni doganali degli Stati membri responsabili dell'applicazione del presente regolamento e della normativa doganale quale definita all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013;
2) «piattaforma continentale»: la piattaforma continentale quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;
3) «zona economica esclusiva»: la zona economica esclusiva quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che sia stata dichiarata zona economica esclusiva da uno Stato membro a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;
4) «prodotto interessato»: le merci che sono oggetto di uno degli atti seguenti:
a)
un avviso di apertura di un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni;
b)
un regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce che le importazioni sono soggette a registrazione;
c)
un regolamento di esecuzione della Commissione che impone un dazio antidumping o compensativo provvisorio o definitivo;
5) «dichiarazione di ricevimento»: l'atto con cui il ricevente indica, nelle forme e modalità prescritte, il ricevimento dei prodotti interessati su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro, e che contiene i dati necessari per la riscossione dell'importo dovuto di un dazio antidumping e/o un dazio compensativo o per la comunicazione e/o registrazione in conformità di un atto di cui all', lettera a) o b);
6) «obbligazione»: l'obbligo di una persona di pagare l'importo di un dazio antidumping e/o compensativo applicabile al prodotto interessato;
7) «ricevente»: la persona titolare di una licenza o un'autorizzazione a esercitare attività economiche nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro e che riceve o ha predisposto il ricevimento del prodotto interessato su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura in tale piattaforma continentale o in tale zona economica esclusiva;
8) «debitore»: la persona tenuta ad assolvere l'obbligazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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