Art. 2

Definizioni

In vigore dal 2 lug 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1)   «autorità doganali»: le amministrazioni doganali degli Stati membri responsabili dell'applicazione del presente regolamento e della normativa doganale quale definita all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013; 2)   «piattaforma continentale»: la piattaforma continentale quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; 3)   «zona economica esclusiva»: la zona economica esclusiva quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che sia stata dichiarata zona economica esclusiva da uno Stato membro a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; 4)   «prodotto interessato»: le merci che sono oggetto di uno degli atti seguenti: a) un avviso di apertura di un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni; b) un regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce che le importazioni sono soggette a registrazione; c) un regolamento di esecuzione della Commissione che impone un dazio antidumping o compensativo provvisorio o definitivo; 5)   «dichiarazione di ricevimento»: l'atto con cui il ricevente indica, nelle forme e modalità prescritte, il ricevimento dei prodotti interessati su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro, e che contiene i dati necessari per la riscossione dell'importo dovuto di un dazio antidumping e/o un dazio compensativo o per la comunicazione e/o registrazione in conformità di un atto di cui all', lettera a) o b); 6)   «obbligazione»: l'obbligo di una persona di pagare l'importo di un dazio antidumping e/o compensativo applicabile al prodotto interessato; 7)   «ricevente»: la persona titolare di una licenza o un'autorizzazione a esercitare attività economiche nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro e che riceve o ha predisposto il ricevimento del prodotto interessato su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura in tale piattaforma continentale o in tale zona economica esclusiva; 8)   «debitore»: la persona tenuta ad assolvere l'obbligazione.
Storico versioni

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