Art. 7

Controlli da parte delle autorità doganali

In vigore dal 2 lug 2019
Controlli da parte delle autorità doganali 1.   Le autorità doganali possono procedere all'esame del prodotto interessato e/o al prelievo di campioni quando ne hanno ancora la possibilità, possono verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite nella dichiarazione di riesportazione, nella notifica di riesportazione, nella dichiarazione sommaria di uscita o nella dichiarazione di ricevimento e possono verificare l'esistenza, l'autenticità, l'accuratezza e la validità di qualsiasi documento di accompagnamento. 2.   Le autorità doganali possono esaminare la contabilità del debitore e altre scritture riguardanti le operazioni relative al prodotto interessato o precedenti e successive operazioni commerciali relative ai prodotti interessati stessi. 3.   Ove si accerti che una persona non ha assolto uno degli obblighi di cui al presente regolamento, le autorità doganali possono esaminare la contabilità della persona in oggetto e altre scritture relative alle operazioni riguardanti il prodotto interessato o precedenti o successive operazioni commerciali relative ai prodotti interessati stessi. 4.   I controlli e gli esami di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere effettuati presso il titolare delle merci o il rappresentante del titolare, presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati.
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