Art. 34

Utilizzo del sistema AEO

In vigore dal 21 giu 2019
Utilizzo del sistema AEO 1.   Il sistema AEO è utilizzato per presentare, scambiare, trattare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria, a norma dell', paragrafo 1, e dell', paragrafi 1 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. 2.   Le autorità doganali utilizzano il sistema AEO per adempiere ai loro obblighi a norma dell', paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2015/2447 e per tenere una registrazione delle consultazioni pertinenti.
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