Art. 34
Utilizzo del sistema AEO
In vigore dal 21 giu 2019
Utilizzo del sistema AEO
1. Il sistema AEO è utilizzato per presentare, scambiare, trattare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria, a norma dell', paragrafo 1, e dell', paragrafi 1 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Le autorità doganali utilizzano il sistema AEO per adempiere ai loro obblighi a norma dell', paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2015/2447 e per tenere una registrazione delle consultazioni pertinenti.
Storico versioni
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