Art. 33
Oggetto e struttura del sistema AEO
In vigore dal 21 giu 2019
Oggetto e struttura del sistema AEO
1. Il sistema AEO consente la comunicazione fra la Commissione, gli Stati membri, gli operatori economici e le altre persone al fine di presentare ed trattare le domande AEO e di concedere le autorizzazioni AEO nonché di gestire qualsiasi evento successivo che può incidere sulla decisione originaria, a norma dell' paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Il sistema AEO consiste dei seguenti componenti comuni:
a)
un portale UE destinato agli operatori commerciali;
b)
un sistema centrale AEO.
3. Gli Stati membri possono istituire i seguenti componenti nazionali:
a)
un portale nazionale destinato agli operatori commerciali;
b)
un sistema nazionale dell'operatore economico autorizzato («sistema nazionale AEO»).
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