Art. 30
Autenticazione e accesso al sistema centrale EORI
In vigore dal 21 giu 2019
Autenticazione e accesso al sistema centrale EORI
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EORI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EORI sono effettuate mediante il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
Storico versioni
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