Art. 32

Sistema nazionale EORI

In vigore dal 21 giu 2019
Sistema nazionale EORI 1.   Se istituito, un sistema nazionale EORI è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha istituito per scambiare e archiviare i dati EORI. 2.   Un sistema nazionale EORI interagisce con il sistema centrale EORI.
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