Art. 32
Sistema nazionale EORI
In vigore dal 21 giu 2019
Sistema nazionale EORI
1. Se istituito, un sistema nazionale EORI è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha istituito per scambiare e archiviare i dati EORI.
2. Un sistema nazionale EORI interagisce con il sistema centrale EORI.
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