Art. 29

Utilizzo del sistema EORI

In vigore dal 21 giu 2019
Utilizzo del sistema EORI 1.   Il sistema EORI è utilizzato ai seguenti fini: a) ricevere i dati per la registrazione degli operatori economici e delle altre persone, come indicato all'allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 («dati EORI») comunicati dagli Stati membri; b) archiviare a livello centrale i dati EORI relativi alla registrazione e all'identificazione degli operatori economici e delle altre persone; c) mettere a disposizione degli Stati membri i dati EORI. 2.   Il sistema EORI consente alle autorità doganali di accedere online ai dati EORI archiviati a livello centrale. 3.   Il sistema EORI interagisce con tutti gli altri sistemi elettronici in cui si utilizza il numero EORI.
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Utilizzo del sistema EORI (Art. 29 Regolamento (UE) 2019/1026) — Testo vigente | Portale Normativo