Art. 29
Utilizzo del sistema EORI
In vigore dal 21 giu 2019
Utilizzo del sistema EORI
1. Il sistema EORI è utilizzato ai seguenti fini:
a)
ricevere i dati per la registrazione degli operatori economici e delle altre persone, come indicato all'allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 («dati EORI») comunicati dagli Stati membri;
b)
archiviare a livello centrale i dati EORI relativi alla registrazione e all'identificazione degli operatori economici e delle altre persone;
c)
mettere a disposizione degli Stati membri i dati EORI.
2. Il sistema EORI consente alle autorità doganali di accedere online ai dati EORI archiviati a livello centrale.
3. Il sistema EORI interagisce con tutti gli altri sistemi elettronici in cui si utilizza il numero EORI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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