Art. 27

Sistema nazionale ITV

In vigore dal 21 giu 2019
Sistema nazionale ITV 1.   Il sistema nazionale ITV, se istituito, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha istituito per trattare, scambiare e archiviare informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria per verificare che siano soddisfatte le condizioni per l'accettazione di una domanda o per l'adozione di una decisione. 2.   L'autorità doganale di uno Stato membro utilizza il proprio sistema nazionale ITV ai fini dell', paragrafo 4, dell', dell', paragrafo 2, lettera b) e dell', paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, a meno che non utilizzi il sistema centrale EBTI a tali fini. 3.   Il sistema nazionale ITV interagisce con il portale nazionale destinato agli operatori commerciali e con il sistema centrale EBTI.
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Sistema nazionale ITV (Art. 27 Regolamento (UE) 2019/1026) — Testo vigente | Portale Normativo