Art. 21

Autenticazione e accesso al sistema EBTI

In vigore dal 21 giu 2019
Autenticazione e accesso al sistema EBTI 1.   L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e delle altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate mediante il sistema UUM&DS di cui all'. Affinché i rappresentanti doganali possano essere autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema EBTI, la loro delega di agire in tale capacità deve essere registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'. 2.   L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione. 3.   L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate mediante il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:1026:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo