Art. 21
Autenticazione e accesso al sistema EBTI
In vigore dal 21 giu 2019
Autenticazione e accesso al sistema EBTI
1. L'autenticazione e la verifica dell'accesso degli operatori economici e delle altre persone ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate mediante il sistema UUM&DS di cui all'.
Affinché i rappresentanti doganali possano essere autenticati e possano accedere ai componenti comuni del sistema EBTI, la loro delega di agire in tale capacità deve essere registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso istituito da uno Stato membro a norma dell'.
2. L'autenticazione e la verifica dell'accesso dei funzionari degli Stati membri ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
3. L'autenticazione e la verifica dell'accesso del personale della Commissione ai fini dell'accesso ai componenti comuni del sistema EBTI sono effettuate mediante il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
Storico versioni
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