Art. 20
Utilizzo del sistema EBTI
In vigore dal 21 giu 2019
Utilizzo del sistema EBTI
1. Il sistema EBTI è utilizzato per presentare, trattare, scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria, a norma dell', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Il sistema EBTI è utilizzato in ausilio al monitoraggio da parte delle autorità doganali relativamente al rispetto degli obblighi derivanti dall'ITV a norma dell', paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Il sistema EBTI è utilizzato dalla Commissione per informare gli Stati membri, a norma dell', paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, non appena sono raggiunti i quantitativi di merci che possono essere sdoganati durante un periodo di uso esteso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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