Art. 19

Oggetto e struttura del sistema EBTI

In vigore dal 21 giu 2019
Oggetto e struttura del sistema EBTI 1.   Conformemente agli del codice, il sistema EBTI consente quanto segue: a) la comunicazione fra la Commissione, gli Stati membri, gli operatori economici e le altre persone ai fini della presentazione e del trattamento delle domande ITV e delle decisioni ITV; b) la gestione di eventuali eventi successivi che possono incidere sulla domanda o sulla decisione originaria; c) il controllo dell'utilizzo obbligatorio delle decisioni ITV; d) il controllo e la gestione dell'uso esteso delle decisioni ITV. 2.   Il sistema EBTI consiste dei seguenti componenti comuni: a) un portale UE destinato agli operatori commerciali; b) un sistema centrale EBTI; c) la capacità di monitorare l'uso delle decisioni ITV. 3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di istituire, come componente nazionale, un sistema nazionale delle informazioni tariffarie vincolanti («sistema nazionale ITV») in abbinamento a un portale nazionale destinato agli operatori commerciali.
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Oggetto e struttura del sistema EBTI (Art. 19 Regolamento (UE) 2019/1026) — Testo vigente | Portale Normativo