Art. 9

Accesso ai dati

In vigore dal 20 giu 2019
Accesso ai dati 1.   I fornitori di servizi di intermediazione online inseriscono nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione relativa all’accesso tecnico e contrattuale, o alla mancanza di tale accesso, da parte degli utenti commerciali ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali o dai consumatori per l’uso dei servizi di intermediazione online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi. 2.   Mediante la descrizione di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di intermediazione online informano adeguatamente gli utenti commerciali in particolare dei seguenti aspetti: a) la possibilità o meno del fornitore di servizi di intermediazione online di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, che gli utenti commerciali o consumatori forniscono per l’uso dei servizi di intermediazione online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi e, in caso di accesso, le categorie di dati interessate e le condizioni; b) la possibilità o meno di un utente commerciale di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, da lui forniti in relazione all'uso del utente commerciale dei servizi di intermediazione online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi o forniti dai consumatori dei beni e servizi dell'utente commerciale e, in caso di accesso, le categorie di dati interessate e le condizioni; c) a integrazione della lettera b), la possibilità o meno di un utente commerciale di accedere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, anche in forma aggregata, forniti o generati mediante la fornitura di servizi di intermediazione online a tutti gli utenti commerciali e ai relativi consumatori e, in caso di accesso, le categorie di dati interessate e le condizioni; e d) la fornitura o meno a terzi dei dati di cui alla lettera a), assieme a, qualora la fornitura di tali dati a terzi non sia necessaria per il corretto funzionamento dei servizi di intermediazione online, l’informazione che specifica lo scopo di tale condivisione dei dati nonché le possibilità di cui dispongono gli utenti commerciali per esimersi da tale condivisione dei dati. 3.   Il presente articolo non pregiudica l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e della direttiva 2002/58/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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