Art. 7

Trattamento differenziato

In vigore dal 20 giu 2019
Trattamento differenziato 1.   I fornitori di servizi di intermediazione online inseriscono nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione di qualunque trattamento differenziato che riservino o possano riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso i servizi di intermediazione online dal fornitore di servizi stesso o da utenti commerciali controllati da detto fornitore, da un lato, e ad altri utenti commerciali, dall’altro. Tale descrizione fa riferimento alle principali considerazioni di ordine economico, commerciale o giuridico per tale trattamento differenziato. 2.   I fornitori di motori di ricerca online predispongono una descrizione di qualunque trattamento differenziato che riservino o possano riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso detti motori di ricerca online dal fornitore stesso di motori di ricerca o da utenti titolari di siti web aziendali controllati da detto fornitore, da un lato, e ad altri utenti titolari di siti web aziendali, dall’altro. 3.   Le descrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguarda in particolare, se del caso, qualsiasi trattamento differenziato derivante da misure specifiche adottate dal fornitore di servizi di intermediazione online o dal fornitore di motori di ricerca online, o da un suo comportamento, relativamente ai seguenti elementi: a) accesso che il fornitore, o gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali controllati da tale fornitore, possono avere ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali, dagli utenti titolari di siti web aziendali o dai consumatori per l’uso dei servizi di intermediazione online o dei motori di ricerca online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi; b) posizionamento o altre impostazioni applicate dal fornitore che incidono sull’accesso dei consumatori ai beni o ai servizi offerti da altri utenti commerciali tramite tali servizi di intermediazione online, o da altri utenti titolari di tali siti web aziendali tramite motori di ricerca online; c) qualunque corrispettivo diretto o indiretto addebitato per l’uso dei servizi di intermediazione online o dei motori di ricerca online in questione; d) accesso, condizioni o qualunque corrispettivo diretto o indiretto addebitato per l’uso di servizi, funzionalità o interfacce tecniche rilevanti per l’utente commerciale o il titolare di un sito web aziendale e che sono direttamente connessi o complementari all’utilizzo del servizio di intermediazione online o del motore di ricerca online in questione.
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