Art. 8
Clausole contrattuali specifiche
In vigore dal 20 giu 2019
Clausole contrattuali specifiche
Al fine di garantire che le relazioni contrattuali tra i fornitori di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali siano condotte in buona fede e con correttezza, i fornitori di servizi di intermediazione online:
a)
non impongono modifiche retroattive dei termini e delle condizioni, tranne quando sono tenuti a rispettare un obbligo normativo o regolamentare o quando le modifiche retroattive sono vantaggiose per gli utenti commerciali;
b)
garantiscono che i loro termini e le loro condizioni includano informazioni sulle condizioni alle quali gli utenti commerciali possono risolvere la relazione contrattuale con il fornitore di servizi di intermediazione online; e
c)
inseriscono nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione relativa all’accesso tecnico e contrattuale, o alla mancanza di tale accesso, per quanto riguarda le informazioni fornite o generate dall’utente commerciale, che essi conservano dopo la scadenza del contratto tra il fornitore di servizi di intermediazione online e l’utente commerciale.
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