Art. 8

Clausole contrattuali specifiche

In vigore dal 20 giu 2019
Clausole contrattuali specifiche Al fine di garantire che le relazioni contrattuali tra i fornitori di servizi di intermediazione online e gli utenti commerciali siano condotte in buona fede e con correttezza, i fornitori di servizi di intermediazione online: a) non impongono modifiche retroattive dei termini e delle condizioni, tranne quando sono tenuti a rispettare un obbligo normativo o regolamentare o quando le modifiche retroattive sono vantaggiose per gli utenti commerciali; b) garantiscono che i loro termini e le loro condizioni includano informazioni sulle condizioni alle quali gli utenti commerciali possono risolvere la relazione contrattuale con il fornitore di servizi di intermediazione online; e c) inseriscono nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione relativa all’accesso tecnico e contrattuale, o alla mancanza di tale accesso, per quanto riguarda le informazioni fornite o generate dall’utente commerciale, che essi conservano dopo la scadenza del contratto tra il fornitore di servizi di intermediazione online e l’utente commerciale.
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Clausole contrattuali specifiche (Art. 8 Regolamento (UE) 2019/1150) — Testo vigente | Portale Normativo