Art. 10
Limitazioni all’offerta di condizioni diverse mediante altri mezzi
In vigore dal 20 giu 2019
Limitazioni all’offerta di condizioni diverse mediante altri mezzi
1. Qualora, nell’ambito della fornitura dei loro servizi, i fornitori di servizi di intermediazione online limitino la capacità degli utenti commerciali di offrire gli stessi beni e servizi ai consumatori a condizioni diverse tramite mezzi che non siano i suddetti servizi, essi includono nei loro termini e nelle loro condizioni le ragioni di tale limitazione e le rendono facilmente accessibili al pubblico. Tra tali ragioni figurano le principali considerazioni di ordine economico, commerciale o giuridico.
2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 non pregiudica eventuali divieti o limitazioni per quanto riguarda l’imposizione di simili restrizioni derivanti dall’applicazione di altri atti del diritto dell’Unione o del diritto degli Stati membri conformi al diritto dell’Unione e alle quali sono soggetti i fornitori di servizi di intermediazione online.
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