Art. 10 · Limitazioni all’offerta di condizioni diverse mediante altri mezzi

Art. 10

Limitazioni all’offerta di condizioni diverse mediante altri mezzi

In vigore dal 20 giu 2019
Limitazioni all’offerta di condizioni diverse mediante altri mezzi 1.   Qualora, nell’ambito della fornitura dei loro servizi, i fornitori di servizi di intermediazione online limitino la capacità degli utenti commerciali di offrire gli stessi beni e servizi ai consumatori a condizioni diverse tramite mezzi che non siano i suddetti servizi, essi includono nei loro termini e nelle loro condizioni le ragioni di tale limitazione e le rendono facilmente accessibili al pubblico. Tra tali ragioni figurano le principali considerazioni di ordine economico, commerciale o giuridico. 2.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 non pregiudica eventuali divieti o limitazioni per quanto riguarda l’imposizione di simili restrizioni derivanti dall’applicazione di altri atti del diritto dell’Unione o del diritto degli Stati membri conformi al diritto dell’Unione e alle quali sono soggetti i fornitori di servizi di intermediazione online.
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