Art. 47

Modifiche del regolamento (CE) n. 1107/2009

In vigore dal 5 giu 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 1107/2009 Il regolamento (CE) n. 1107/2009 è così modificato: 1) all’, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti o dai biostimolanti delle piante, che influiscono sulla loro crescita;»; 2) all’ è aggiunto il seguente punto: «34. “Biostimolante delle piante” qualunque prodotto che stimola i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal suo tenore di nutrienti, con l’unica finalità di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche della pianta o della rizosfera della pianta: a) efficienza dell’uso dei nutrienti; b) tolleranza allo stress abiotico; c) caratteristiche qualitative; d) disponibilità di nutrienti confinati nel suolo o nella rizosfera.»; 3) all’articolo 80 è aggiunto il paragrafo seguente: «8.   Un prodotto cui è stata concessa un’autorizzazione a norma dell’, paragrafo 1, sulla base di una domanda presentata anteriormente al 15 luglio 2019 e che, dopo tale data, rientra nella definizione di cui all’, punto 34), resta soggetto al presente regolamento per la durata indicata nell’autorizzazione.».
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