Art. 47
Modifiche del regolamento (CE) n. 1107/2009
In vigore dal 5 giu 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 1107/2009
Il regolamento (CE) n. 1107/2009 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti o dai biostimolanti delle piante, che influiscono sulla loro crescita;»;
2)
all’ è aggiunto il seguente punto:
«34.
“Biostimolante delle piante” qualunque prodotto che stimola i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal suo tenore di nutrienti, con l’unica finalità di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche della pianta o della rizosfera della pianta:
a)
efficienza dell’uso dei nutrienti;
b)
tolleranza allo stress abiotico;
c)
caratteristiche qualitative;
d)
disponibilità di nutrienti confinati nel suolo o nella rizosfera.»;
3)
all’articolo 80 è aggiunto il paragrafo seguente:
«8. Un prodotto cui è stata concessa un’autorizzazione a norma dell’, paragrafo 1, sulla base di una domanda presentata anteriormente al 15 luglio 2019 e che, dopo tale data, rientra nella definizione di cui all’, punto 34), resta soggetto al presente regolamento per la durata indicata nell’autorizzazione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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