Art. 46

Modifiche del regolamento (CE) n. 1069/2009

In vigore dal 5 giu 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 1069/2009 Il regolamento (CE) n. 1069/2009 è così modificato: 1) all’, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Per i prodotti derivati di cui agli che non presentano più rischi significativi per la salute umana o degli animali, può essere stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento. Tali prodotti derivati possono successivamente essere immessi sul mercato senza restrizioni a norma del presente regolamento e non sono più soggetti a controlli ufficiali conformemente al presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 51 bis, con cui integra il presente regolamento determinando un punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale i prodotti derivati di cui al presente paragrafo non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento. 3.   Nel caso di rischi per la salute umana o degli animali, gli del regolamento (CE) n. 178/2002 riguardanti le misure sanitarie di emergenza si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti derivati di cui agli del presente regolamento. 4.   Entro sei mesi dal 15 luglio 2019, la Commissione avvia una prima valutazione dei prodotti derivati di cui all’ già ampiamente utilizzati nell’Unione come concimi organici e ammendanti del suolo. Tale valutazione copre almeno i seguenti prodotti: farine di carne, farine di ossa, farine di carne e ossa, sangue di animali, proteine idrolizzate di materiali di categoria 3, letame trasformato, compost, residui della digestione di biogas, farina di piume, glicerina e altri prodotti di materiali di categoria 2 o 3 derivati dalla produzione di biodiesel e di carburanti rinnovabili, nonché mangimi e alimenti per animali da compagnia, articoli masticabili per cani che sono stati respinti per motivi commerciali o difficoltà tecniche e i prodotti derivati da sangue di animali, cuoio e pelli, zoccoli e corna, guano di pipistrelli e uccelli, lana e crini, penne e piume e setole di suini. Ove la valutazione concluda che tali prodotti derivati non pongono più rischi rilevanti per la salute umana o degli animali, la Commissione determina un punto finale nella catena di fabbricazione a norma del paragrafo 2 del presente articolo tempestivamente e comunque non oltre sei mesi dopo il completamento della valutazione.»; 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 51 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all’, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016“Legiferare meglio” (*1). 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. (*1)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1009:oj#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo