Art. 20
Disposizioni particolari concernenti l'uso di determinati UAS nella categoria «aperta»
In vigore dal 24 mag 2019
Disposizioni particolari concernenti l'uso di determinati UAS nella categoria «aperta»
I tipi di UAS ai sensi della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), che non sono conformi al regolamento delegato (UE) 2019/945 e che non sono costruiti da privati, possono continuare ad essere utilizzati alle seguenti condizioni, qualora siano immessi sul mercato prima del 1o luglio 2022:
a)
nella sottocategoria A1, come definita nella parte A dell'allegato, a condizione che l'aeromobile senza equipaggio abbia una massa massima al decollo inferiore a 250 g, compreso il carico utile;
b)
nella sottocategoria A3, come definita nella parte A dell'allegato, a condizione che l'aeromobile senza equipaggio abbia una massa massima al decollo inferiore a 25 kg, compreso il carburante e il carico utile.
Storico versioni
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