Art. 20 · Disposizioni particolari concernenti l'uso di determinati UAS nella categoria «aperta»

Art. 20

Disposizioni particolari concernenti l'uso di determinati UAS nella categoria «aperta»

In vigore dal 24 mag 2019
Disposizioni particolari concernenti l'uso di determinati UAS nella categoria «aperta» I tipi di UAS ai sensi della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), che non sono conformi al regolamento delegato (UE) 2019/945 e che non sono costruiti da privati, possono continuare ad essere utilizzati alle seguenti condizioni, qualora siano immessi sul mercato prima del 1o luglio 2022: a) nella sottocategoria A1, come definita nella parte A dell'allegato, a condizione che l'aeromobile senza equipaggio abbia una massa massima al decollo inferiore a 250 g, compreso il carico utile; b) nella sottocategoria A3, come definita nella parte A dell'allegato, a condizione che l'aeromobile senza equipaggio abbia una massa massima al decollo inferiore a 25 kg, compreso il carburante e il carico utile.
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