Art. 21
Adattamento di autorizzazioni, dichiarazioni e certificati
In vigore dal 24 mag 2019
Adattamento di autorizzazioni, dichiarazioni e certificati
1. Le autorizzazioni rilasciate agli operatori UAS, i certificati di competenza dei piloti remoti e le dichiarazioni effettuate dagli operatori UAS o i documenti equivalenti, rilasciati in base al diritto nazionale, restano in vigore fino al 1o luglio 2021.
2. Entro il 1o luglio 2021 gli Stati membri convertono i loro vigenti certificati di competenza dei piloti remoti e le loro vigenti autorizzazioni o dichiarazioni degli operatori UAS, o documentazione equivalente, compresi quelli rilasciati fino a quella data, in conformità al presente regolamento.
3. Fatto salvo l', le operazioni UAS effettuate nell'ambito di club e associazioni di aeromodellismo possono continuare ad essere effettuate in conformità alle pertinenti norme nazionali e senza un'autorizzazione a norma dell' fino al 1o luglio 2022.
Storico versioni
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