Art. 22

Disposizioni transitorie

In vigore dal 24 mag 2019
Disposizioni transitorie Fatto salvo l', l'uso di UAS nella categoria «aperta» che non siano conformi ai requisiti dell'allegato, parti da 1 a 5, del regolamento delegato (UE) 2019/945 è consentito per un periodo transitorio di due anni a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, soggetto alle seguenti condizioni: a) gli aeromobili senza equipaggio con una massa massima al decollo inferiore a 500 g devono essere utilizzati conformemente ai requisiti operativi di cui alla parte A, punto UAS.OPEN.020, paragrafo 1, dell'allegato da un pilota remoto con un livello di competenza definito dallo Stato membro interessato; b) gli aeromobili senza equipaggio con una massa massima al decollo inferiore a 2 kg devono essere utilizzati mantenendo una distanza minima orizzontale di 50 metri dalle persone e i piloti remoti devono avere un livello di competenza almeno equivalente a quello di cui alla parte A, punto UAS.OPEN.030, paragrafo 2, dell'allegato; c) gli aeromobili senza equipaggio con una massa massima al decollo superiore a 2 kg e inferiore a 25 kg devono essere utilizzati rispettando i requisiti operativi di cui al punto UAS.OPEN.040, paragrafi 1 e 2, e i piloti remoti devono avere un livello di competenza almeno equivalente a quello di cui alla parte A, punto UAS.OPEN.020, paragrafo 4, lettera b), dell'allegato.
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