Art. 53

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1627

In vigore dal 20 mag 2019
Modifiche del regolamento (UE) 2016/1627 Il regolamento (UE) 2016/1627 è così modificato: 1) all' sono aggiunti i punti seguenti: «27)   “peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni”: peschereccio con palangari pelagici di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri; 28)   “rete a circuizione”: rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete.»; 2) l' è sostituito dal seguente: « Piani di gestione annuali della capacità di pesca 1.   Ciascuno Stato membro stabilisce un piano di gestione annuale della capacità di pesca per adeguare il numero delle navi da pesca al fine di dimostrare che la capacità di pesca è commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi nel periodo di riferimento. 2.   Gli Stati membri adeguano la capacità di pesca utilizzando i parametri proposti dal SCRS e adottati dall'ICCAT nel 2009. Gli Stati membri possono assegnare contingenti settoriali a piccole navi costiere autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso e lo indicano nei loro piani di pesca. Nei loro piani di monitoraggio, controllo e ispezione essi includono inoltre misure aggiuntive per monitorare attentamente l'utilizzo del contingente di tale flotta. Gli Stati membri possono autorizzare un numero diverso di navi a sfruttare appieno le possibilità di pesca, utilizzando i parametri di cui al paragrafo 1. 3.   Il Portogallo e la Spagna possono assegnare contingenti settoriali a tonniere con lenze e canne che operano nelle acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie. Il contingente settoriale e le misure aggiuntive per monitorarne il consumo sono chiaramente definiti nei rispettivi piani annuali. 4.   Se gli Stati membri assegnano contingenti settoriali conformemente al paragrafo 2 o 3, non si applica il requisito minimo di un contingente di 5 tonnellate definito dall'SCRS nel 2009. 5.   L'adeguamento della capacità di pesca per le tonniere con reti a circuizione è limitato a un aumento massimo del 20 % rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018. 6.   Per il periodo 2019-2020 gli Stati membri possono autorizzare un numero di tonnare adibite alla pesca del tonno rosso che consenta il pieno sfruttamento delle loro possibilità di pesca.»; 3) l' è sostituito dal seguente: « Piani di gestione annuali dell'allevamento 1.   Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascuno Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso trasmette alla Commissione un piano di gestione annuale dell'allevamento a norma del presente articolo. 2.   La Commissione compila i piani e li integra nel piano dell'Unione. La Commissione trasmette tale piano al segretariato dell'ICCAT entro il 15 febbraio di ogni anno per esame e approvazione da parte dell'ICCAT. 3.   Nel piano di gestione annuale dell'allevamento, ciascuno Stato membro dimostra che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento sono commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l'allevamento. 4.   Gli Stati membri limitano la loro capacità di allevamento di tonno alla capacità totale di allevamento annotata nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso oppure autorizzata e dichiarata all'ICCAT nel 2018. 5.   Il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso nelle aziende di uno Stato membro è limitato ai quantitativi immessi annotati nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso dalle aziende di tale Stato membro negli anni 2005, 2006, 2007 o 2008. 6.   Se uno Stato membro ha la necessità di aumentare il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso in una o diverse aziende di tonno, tale aumento è commisurato alle possibilità di pesca assegnate a detto Stato membro, incluse le importazioni di tonni rossi vivi. 7.   Gli Stati membri delle aziende di allevamento provvedono affinché gli scienziati incaricati dall'SCRS di effettuare delle prove per individuare i tassi di crescita durante il periodo di ingrasso vi abbiano accesso e, come richiesto dal protocollo, ricevano assistenza per effettuare tali prove conformemente al protocollo standardizzato elaborato dall'SCRS per il monitoraggio dei singoli pesci riconoscibili.»; 4) l' è sostituito dal seguente: « Campagne di pesca 1.   La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1o luglio. 2.   In deroga al paragrafo 1, la pesca del tonno rosso con reti d circuizione nell'Adriatico può essere aperta fino al 15 luglio per i pesci allevati nell'Adriatico (zona di pesca FAO 37.2.1). 3.   In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro può dimostrare che, a causa di venti di forza 5 o più sulla scala Beaufort, alcune delle proprie navi da cattura che praticano la pesca del tonno rosso con reti a circuizione nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo non hanno potuto utilizzare i normali giorni di pesca loro assegnati nel corso dell'anno, tale Stato membro può riportare fino a 10 giorni persi entro l'11 luglio per le navi interessate nel corso dell'anno. 4.   La pesca del tonno rosso effettuata da grandi navi da cattura con palangari pelagici è consentita nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o gennaio al 31 maggio. 5.   Gli Stati membri stabiliscono i periodi di autorizzazione della pesca per le loro flotte, diverse dalle tonniere con reti a circuizione e dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni, nei loro piani di pesca annuali.»; 5) l' è sostituito dal seguente: « Catture accessorie 1.   Ciascuno Stato membro prevede catture accessorie di tonno rosso nell'ambito del proprio contingente e ne informa la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca annuale. 2.   Il livello delle catture accessorie di tonno rosso non supera il 20 % delle catture totali a bordo alla fine della bordata di pesca. La metodologia utilizzata per calcolare dette catture accessorie in relazione alle catture totali a bordo è chiaramente definita nel piano di pesca annuale. Le catture accessorie possono essere calcolate in peso o in numero di esemplari. Il calcolo in numero di esemplari si applica unicamente nel caso del tonno e delle specie affini gestite dall'ICCAT. Il livello delle catture accessorie autorizzate per la flotta di piccole navi costiere può essere calcolato su base annuale. 3.   Tutte le catture accessorie di tonno rosso morto, detenute a bordo o rigettate in mare, sono detratte dal contingente dello Stato membro di bandiera, nonché registrate e dichiarate alla Commissione. 4.   Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso, le catture accessorie in questione sono detratte dal contingente specifico dell'Unione per le catture accessorie di tonno rosso stabilito in conformità del TFUE e dell' del regolamento (UE) n. 1380/2013. 5.   In caso di esaurimento del contingente assegnato allo Stato membro della nave da pesca o della tonnara interessata, la cattura di tonno rosso non è autorizzata e gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantirne il rilascio. Sono vietate la trasformazione e la commercializzazione di tonno rosso morto e tutte le catture sono registrate. Gli Stati membri forniscono ogni anno le informazioni relative a tali catture alla Commissione, che le trasmette al segretariato dell'ICCAT. 6.   Le navi che non praticano la pesca attiva di tonno rosso separano chiaramente qualsiasi quantitativo di tonno rosso tenuto a bordo dalle altre specie, onde consentire alle autorità di controllo di monitorare il rispetto del presente articolo. Tali catture accessorie possono essere commercializzate nella misura in cui sono accompagnate dal documento di cattura elettronico per il tonno rosso (eBCD).».
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