Art. 47

Diritto di informazione

In vigore dal 20 mag 2019
Diritto di informazione 1.   L'autorità che raccoglie i dati personali da conservare nel BMS comune, nel CIR o nel MID fornisce alle persone i cui dati sono raccolti con le informazioni di cui agli del regolamento (UE) 2016/679, agli della direttiva (UE) 2016/680 e agli del regolamento (UE) 2018/1725. L'autorità fornisce le informazioni al momento della raccolta di tali dati. 2.   Tutte le informazioni sono messe a disposizione utilizzando un linguaggio chiaro e semplice, in una versione linguistica comprensibile all'interessato o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Ciò comprende la comunicazione di informazioni in modo consono all'età dei minori interessati. 3.   Le norme sul diritto all'informazione contenute nelle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati si applicano ai dati personali registrati nell'ECRIS-TCN e trattati ai fini del presente regolamento.
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Diritto di informazione (Art. 47 Regolamento (UE) 2019/818) — Testo vigente | Portale Normativo