Art. 46
Responsabilità
In vigore dal 20 mag 2019
Responsabilità
1. Fatti salvi il diritto al risarcimento e la responsabilità da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2018/1725:
a)
ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di un trattamento illecito di dati personali o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento compiuti da uno Stato membro ha diritto al risarcimento da parte di tale Stato membro;
b)
ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di qualsiasi atto incompatibile con il presente regolamento compiuto da Europol, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera o da eu-LISA, ha diritto al risarcimento da parte dell'agenzia in questione.
Lo Stato membro interessato, Europol, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera o eu-LISA sono esonerati, in tutto o in parte, dalla responsabilità a norma del primo comma se provano che l'evento dannoso non è loro imputabile.
2. Uno Stato membro è responsabile di ogni eventuale danno arrecato alle componenti dell'interoperabilità conseguente all'inosservanza degli obblighi del presente regolamento, a meno che e nella misura in cui eu-LISA o un altro Stato membro vincolato al presente regolamento abbia omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o ridurne al minimo l'impatto.
3. Le azioni proposte nei confronti di uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro convenuto. Le azioni proposte nei confronti del titolare del trattamento o eu-LISA per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggette alle condizioni previste dai trattati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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