Art. 45

Sanzioni

In vigore dal 20 mag 2019
Sanzioni Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi uso improprio, trattamento o scambio di dati in contrasto con il presente regolamento sia punibile ai sensi del diritto nazionale. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:817:oj#art-45

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sanzioni (Art. 45 Regolamento (UE) 2019/817) — Testo vigente | Portale Normativo