Art. 47

Diritto di informazione

In vigore dal 20 mag 2019
Diritto di informazione 1.   L'autorità che raccoglie i dati personali da conservare nel BMS comune, nel CIR o nel MID fornisce alle persone i cui dati sono raccolti con le informazioni di cui agli del regolamento (UE) 2016/679, agli della direttiva (UE) 2016/680 e agli del regolamento (UE) 2018/1725. L'autorità fornisce le informazioni al momento della raccolta di tali dati. 2.   Tutte le informazioni sono messe a disposizione usando un linguaggio semplice e chiaro, in una versione linguistica che la persona interessata capisca o che dovrebbe ragionevolmente capire. Ciò comprende la comunicazione di informazioni in modo consono all'età dei minori interessati. 3.   Le persone i cui dati sono registrati nell'EES, nel VIS o nell'ETIAS sono informate del trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento conformemente al paragrafo 1 quando: a) è creato o aggiornato un fascicolo relativo alla domanda nell'EES conformemente all' del regolamento (UE) 2017/2226; b) è creato o aggiornato un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente all' del regolamento (CE) n. 767/2008; c) è creato o aggiornato un fascicolo relativo alla domanda nell'ETIAS conformemente all' del regolamento (UE) 2018/1240;
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Diritto di informazione (Art. 47 Regolamento (UE) 2019/817) — Testo vigente | Portale Normativo