Art. 43
Incidenti di sicurezza
In vigore dal 20 mag 2019
Incidenti di sicurezza
1. È considerato incidente di sicurezza l'evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza delle componenti dell'interoperabilità e può causare danni o perdite ai dati ivi conservati, in particolare quando possono essere stati consultati dati senza autorizzazione o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.
2. Ogni incidente di sicurezza è gestito in modo da garantire una risposta rapida, efficace e adeguata.
3. Fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma dell' del regolamento (UE) 2016/679, dell' della direttiva (UE) 2016/680, o di entrambi, gli Stati membri notificano senza indugio qualsiasi incidente di sicurezza alla Commissione, a eu-LISA, alle autorità di controllo competenti e al garante europeo della protezione dei dati
Fatti salvi gli del regolamento (UE) 2018/1725 e l' del regolamento (UE) 2016/794, l'unità centrale ETIAS ed Europol notificano senza indugio qualsiasi incidente di sicurezza alla Commissione, a eu-LISA e al garante europeo della protezione dei dati.
Qualora si verifichi un incidente di sicurezza in relazione all'infrastruttura centrale delle componenti dell'interoperabilità, eu-LISA notifica senza indugio alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati.
4. Le informazioni sull'incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento delle componenti dell'interoperabilità o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati sono fornite senza indugio agli Stati membri, all'unità centrale ETIAS e a Europol e registrate secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito da eu-LISA.
5. Gli Stati membri interessati, l'unità centrale ETIAS, Europol ed eu-LISA cooperano in caso di incidente di sicurezza. La Commissione stabilisce con atti di esecuzione le modalità di tale procedura di cooperazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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