Art. 44

Verifica interna

In vigore dal 20 mag 2019
Verifica interna Gli Stati membri e le pertinenti agenzie dell'Unione provvedono affinché ciascuna autorità con diritto di accesso alle componenti dell'interoperabilità adotti le misure necessarie per verificare la propria conformità al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l'autorità di controllo. I titolari del trattamento di cui all' adottano le misure necessarie per verificare la conformità del trattamento di dati a norma del presente regolamento, anche attraverso la verifica frequente delle registrazioni di cui agli , e cooperare, laddove necessario, con le autorità di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati.
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Verifica interna (Art. 44 Regolamento (UE) 2019/817) — Testo vigente | Portale Normativo