Art. 13
In vigore dal 17 mag 2019
1. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all', il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.
2. Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento in elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessato, direttamente, se l'indirizzo è noto, o attraverso la pubblicazione di un avviso, dando loro la possibilità di formulare osservazioni.
3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato.
4. L'elenco di cui all'allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
5. La Commissione ha il potere di modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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