Art. 3
In vigore dal 17 mag 2019
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.
2. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.
3. Nell'allegato I figurano i seguenti soggetti, quali identificati dal Consiglio a norma dell', paragrafo 1, della decisione (PESC) 2019/797:
a)
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che sono responsabili di attacchi informatici o tentati attacchi informatici;
b)
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per attacchi informatici o tentati attacchi informatici, o che sono altrimenti coinvolti in tali attacchi o tentati attacchi, anche pianificandoli, preparandoli, partecipandovi, dirigendoli, assistendoli o incoraggiandoli, o agevolandoli per azione o omissione;
c)
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:796:oj#art-3