Art. 8
In vigore dal 17 mag 2019
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a)
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell', paragrafo 1, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e
b)
collaborare con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
Storico versioni
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