Art. 15
In vigore dal 17 mag 2019
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica che le riguardi.
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