Art. 6
Rifiuto, sospensione e cancellazione delle registrazioni
In vigore dal 25 apr 2019
Rifiuto, sospensione e cancellazione delle registrazioni
1. La Commissione può rifiutare di registrare un'impresa nel registro o può sospenderne la registrazione se le prescrizioni del presente regolamento in relazione a tale impresa non sono soddisfatte o se le informazioni o gli elementi di prova forniti a norma del presente regolamento da o per conto dell'impresa sono inesatti o incompleti. L'impresa interessata e l'autorità competente dello Stato membro interessato sono informate, tramite il registro, dei motivi del rifiuto o della sospensione della registrazione.
2. Se la registrazione di un'impresa è sospesa a norma del paragrafo 1, la Commissione revoca la sospensione e ripristina la registrazione nel momento in cui gli obblighi del presente regolamento previsti per l'impresa sono rispettati o, se del caso, quando le informazioni o gli elementi di prova forniti ai sensi del presente regolamento da o per conto dell'impresa sono aggiornati in modo da essere esatti e completi.
3. La Commissione cancella la registrazione delle imprese nei casi in cui sono fornite informazioni deliberatamente false o qualora un'impresa, dopo una sospensione, continui a non fornire le informazioni richieste o a non aggiornarle a norma del presente regolamento. L'impresa interessata e l'autorità competente dello Stato membro interessato sono informate, tramite il registro, dei motivi della cancellazione della registrazione.
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