Art. 7

Imprese con gli stessi titolari effettivi

In vigore dal 25 apr 2019
Imprese con gli stessi titolari effettivi 1.   Ai fini della distribuzione delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi sono considerate come un unico dichiarante in conformità all'articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento. Il dichiarante unico è l'impresa registrata per prima o, se del caso, a un'altra impresa registrata indicata dal titolare effettivo. Ai fini del ricalcolo dei valori di riferimento a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 517/2014, tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi sono considerate come un unico importatore o produttore. L'importatore o produttore unico corrisponde all'impresa registrata per prima o, se del caso, a un'altra impresa registrata indicata dal titolare effettivo. 2.   Per le imprese cui il paragrafo 1 si applica per due periodi di dichiarazione, la Commissione cancella la registrazione delle imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi, ad eccezione dell'impresa che è stata registrata per prima o, se del caso, di un'altra impresa registrata indicata dal titolare effettivo, a meno che non vi siano altri obblighi in sospeso a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 che richiedono l'iscrizione al registro.
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